PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
Ispettorato Territoriale del lavoro di Salerno
e
Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Salerno
Visto il D. lg. 23 aprile 2004 n. 124, recante “Razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro” che
all’art. 7 affida al personale ispettivo compiti di vigilanza “sull’esecuzione
di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione
sociale”, nel cui ambito rientrano anche le norme che garantiscono il
lavoro;
Visto il D. lg. 14 settembre 2015 n. 149 (recante “Disposizioni per
la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.
183), istitutivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che integra i servizi
ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INPS e
dell’INAIL, ed opera sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;
Visto il D. M. 15 gennaio 2014 adottato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, recante il Codice di comportamento ad uso degli
Ispettori del Lavoro, che agli art. 5 e 12 prevede il coinvolgimento della
Consigliera di Parità nella fase di preparazione dell’ispezione – sia allo
scopo di individuare “ulteriori profili
di discriminazione di genere” sia per acquisire informazioni circa
specifiche situazioni discriminatorie segnalate al suddetto ufficio – nonché
nella successiva fase dell’espletamento dell’attività ispettiva per raccogliere
qualificate dichiarazioni, indicazioni o delucidazioni relative all’ispezione
in corso;
Visto il D. lgs.11 aprile 2006 n. 198, recante “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna”, che all’art. 15, comma 1, lett. f), prevede la
cooperazione istituzionale tra le Direzioni (oggi Ispettorati) Interregionali e
Territoriali del Lavoro e della Consigliera di Parità “Al tal fine di
individuare procedure efficaci di rivelazione delle violazioni della normativa
in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni,
anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi”, nonché
l’art. 15, comma 4, il quale stabilisce che, su richiesta delle Consigliere di
Parità, le Direzioni (oggi Ispettorati) territorialmente competenti
acquisiscono “nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione
occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni
della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle
condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro ed ogni altro elemento utile, anche in base specifici
criteri di rilevazione indicati nella richiesta”;
Visto il D. lgs. 26 marzo
2001 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, recante Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in data 6 giugno 2007 tra la Direzione generale per
l’Attività Ispettiva, la
Direzione generale del Mercato del Lavoro e della rete
Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità, nel quale è stata
espressa la volontà di concordare modalità di collaborazione, coordinamento e
formazione in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di
parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni;
Visto il protocollo
d’intesa stipulato in data 7 marzo 2017 tra l’Ispettorato Interregionale del
Lavoro Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise e l’Ufficio della
Consigliera di Parità della Regione Campania, nel quale è stata espressa la
volontà di concordare modalità di collaborazione, coordinamento e formazione in
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di parità, pari
opportunità e garanzia contro le discriminazioni;
Ritenuto opportuno rilanciare la collaborazione tra l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Salerno e
l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Salerno, incoraggiando
l’implementazione di forme di collaborazione al fine di garantire un efficace
coordinamento delle iniziative in materia di parità e pari opportunità;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Dichiarazione di Intenti
Nell’espletamento delle funzioni
istituzionali, le parti si impegnano a porre in esser ogni utile iniziativa
volta a favorire la piena applicazione della normativa in materia di parità e
di pari opportunità tra uomo e donna e ad attivare efficaci azioni di contrasto
alle discriminazioni di genere. Tale rapporto di collaborazione sarà mirato a
rafforzare il coordinamento tra le rispettive attività e lo scambio reciproco
di esperienze e buone prassi sulle tematiche della parità e pari opportunità e
sarà disciplinato dai seguenti articoli.
Art. 1
Azioni di Collaborazioni
-
Segnalazione tempestiva alla Consigliera Provinciale di
Parità di eventuali situazioni discriminatorie di genere riscontrate durante le
ispezioni effettuate ovvero di cui gli uffici siano venuti a conoscenza tramite
l’ URP;
-
trasmissione di informazioni alla Consigliera
Provinciale di Parità sugli squilibri nella posizione tra uomini e donna riscontrati
in azienda, nel corso delle ispezioni e su ogni altra questione di comune
interesse.
-
La
Consigliera di Parità si impegna a segnalare all’Ispettorato
Territoriale del Lavoro le violazioni
delle norme antidiscriminatorie nonché di quelle volte a disciplinare il
rapporto di lavoro, di cui sia venuta a conoscenza in occasione dello
svolgimento del proprio mandato.
Art. 2
Accesso a dati statistici
-
L’Ispettorato Provinciale del lavoro si impegna a
comunicare all’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Salerno i
dati in suo possesso concernenti il monitoraggio delle convalide delle
dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro delle lavoratrici
madri e dei lavoratori padri ex art. 55 D. lg. 151/2001 e s.m.i.
-
Su richiesta della Consigliera di Parità della
Provincia di Salerno, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro renderà disponibili
i dati statistici concernenti le convalide nel proprio ambito di competenza al
fine di evidenziare le eventuali problematiche di conciliazione tra la vita
lavorativa e familiare nonché di offrire elementi utili alla verifica della
effettiva volontarietà delle dimissioni.
Art. 3
Pianificazione degli accessi Ispettivi
-
Le richieste di intervento, presentate per iscritto o
tramite posta elettronica, della Consigliera Provinciale di Parità devono
contenere tutte le indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti
di competenza del personale ispettivo.
-
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro si impegna ad
assumere tempestivamente le questioni sollevate, previa valutazione dei
contenuti delle stesse e della opportunità di effettuare una verifica ispettiva
al riguardo, provvederà a programmare i conseguenti accessi ispettivi.
L’ufficio segnalerà alla Consigliera di Parità le eventuali situazioni emerse a
seguito dell’ispezione.
Art. 4
Attività Formative
-
Le parti si impegnano a promuovere momenti di
approfondimento e studio che coinvolgano.
-
Il proprio personale allo scopo di rafforzare
competenze, conoscenze e metodologie di intervento nell’ambito delle azioni
antidiscriminatorie e nelle materie di comune interesse. A tal fine valuteranno
la possibilità di realizzare iniziative di informazione quali conferenze,
seminari, convegni sulle tematiche lavoristiche affrontate in una prospettiva
di genere, assumendo, per gli aspetti di rispettiva competenza, i connessi
oneri organizzativi.
Art. 5
Scambio di buone prassi
-
Le parti si impegnano a rilevar e diffondere le buone
prassi e le misure di intervento adottate sul territorio provinciale per la
verifica e l’attuazione effettiva del principio delle pari opportunità, nonché
a monitorare i risultati concretamente conseguiti.
Art.6
Incontri istituzionali
-
Al fine di migliorare la sinergia istituzionale, le
parti si impegnano a promuovere, a livello territoriale, incontri finalizzati
alla disamina di casi specifici, con l’eventuale coinvolgimento diretto dei
soggetti interessati (lavoratori, oo.ss., datori di lavoro), allo scopo di rimuovere
eventuali comportamenti discriminatori segnalati o situazioni di squilibrio di
particolare rilevanza.
-
Le parti si impegnano inoltre a riunirsi periodicamente
per opportuno scambio di informazioni e per coordinare la rispettiva attività
di repressione e disincentivazione di qualsiasi forma di discriminazione nei
luoghi di lavoro, nonché per l’eventuale concertazione di interventi mirati,
nell’ambito delle rispettive funzioni, anche al fine di accertare e sanzionare
fenomeni di sfruttamento lavorativo.
Art. 7
Attuazione e validità dell’intesa
Il presente protocollo d’intesa
ha validità di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione, con proroga
tacita, alla scadenza, per ulteriori cinque anni, salvo volontà di disdetta
manifestata per iscritto da almeno una delle parti.
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro Ufficio
della Consigliera di Parità
di
Salerno
della
Provincia di Salerno
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